
 | -Sportello Unico Edilizia- Edilizia Privata & Piani UtilizzazioneAziendale |  | |  | |  |
 | Urbanistica & Edilizia Residenziale Pubblica |  | |  | |  |
 |
Numeri utili
|  |  | Numeri di telefono, fax, email, indirizzi del comune di Alatri |
|  | |  |
 | Archivio |  | |
| |  | New del 2 marzo 2006 |
Pubblicata la legge di conversione del decreto milleproroghe. Validità trimestrale per il DURC.
Sul S.O. n.47 alla G.U. n.49 del 28 febbraio 2006 è stata pubblicata la Legge 23 febbraio 2006, n.51 di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n.273 (milleproroghe), dove, in materia di edilizia, all'art. 39-septies dispone il prolungamento della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), da uno a tre mesi. |
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative».
Art. 39-septies.
Validita' del documento unico di regolarita' contributiva
1. Il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, ha validita' di tre mesi.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili):
«8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarita' contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.».
|