 Adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Con la Direttiva n. 14/2011 del 22/12/2011 il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha chiarito che con l’entrata in vigore dell’art. 15 della Legge 183/2011, a partire dal 1° Gennaio 2012, i soggetti privati e le imprese non possono più presentare certificati del Registro Imprese ad organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi, ma devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di tale certificato, firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa corredata da copia del documento d’identità. Conseguentemente, a far data del 1° Gennaio 2012, le pubbliche amministrazioni e i privati gestori di servizi pubblici non possono più accettare da soggetti privati/imprese, né tantomeno richiedere, certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni. Dal 1° Gennaio 2012 pertanto i certificati del Registro Imprese saranno validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati . Da tale data sui certificati del Registro delle Imprese è stata inserita la dicitura “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione a ai privati gestori di pubblici servizi”. Poiché in genere le informazioni presenti in un certificato del Registro delle Imprese sono numerose e complesse, coloro che temano di riportarle nella dichiarazione in modo incompleto o non corretto, anche con riguardo alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, possono comunque richiedere alla Camera di commercio un "modello di dichiarazione sostitutiva", contenente queste informazioni, soggetto al solo pagamento di 5,00 euro per diritti di segreteria ed esente dall’imposta di bollo. Tale dichiarazione non deve essere sottoscritta in presenza dell’addetto allo sportello, quindi può essere richiesta da chiunque e non necessariamente dal soggetto che la firmerà. È sufficiente che il richiedente precisi allo sportello il nominativo del firmatario, in modo che il suo nominativo sia inserito nell’intestazione della dichiarazione.
Fonte: Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione.
Questo, il Link per scaricare la DIRETTIVA n. 14/2011 del 22/12/2011.
Sabato 14 Gennaio 2012 |