 Gli annunci immobiliari dovranno essere più trasparenti in materia di certificazione energetica. Sarà obbligatorio presentare, accanto alle informazioni su superficie, configurazione e posizione della casa, anche il cosiddetto “indice di prestazione energetica” contenuto nell’ACE, cioè l’attestato di certificazione energetica. L’obbligo di dichiarare l’indice di prestazione energetica riguarda tutti gli annunci immobiliari, siano essi diffusi tramite volantini, cartelli, televisione o Internet .
Il D.lgs. n. 28/2011 attuazione della direttiva 28/2009/CE art. 13, capo II, comma 2-ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – supplemento ordinario n. 81 alla G.U. n. 71 del 28 marzo – il D.lgs. n. 28 approvato il 3 marzo 2011, recante "attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", e "modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE". In relazione alla certificazione energetica degli immobili oggetto di compravendita si sottolinea che il D.lgs. n. 28/2011 di attuazione della direttiva 28/2009/CE art. 13, capo II, comma 2-ter e 2-quater recita: “Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica”.
Sabato 7 Gennaio 2012 |